Riaperture: le misure in vigore da oggi, 18 maggio
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020 il D.L. 33/2020, il quale delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Dal 17 maggio, infatti, hanno cessato di avere efficacia le previsioni del D.P.C.M. 26.04.2020, che aveva disciplinato l’avvio della Fase 2, prevedendo la riapertura dei cantieri e di alcune attività produttive.
Nei giorni scorsi l’Inail aveva pubblicato tre documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio: i primi due relativi alle attività ricreative di balneazione e in spiaggia e all’attività di ristorazione, e, il terzo, dedicato al settore della cura della persona. Si trattava di documenti aventi valore scientifico, che hanno rappresentato delle linee di principio.
Il D.L. 33/2020 non richiama quindi i suddetti protocolli, ma prevede il necessario rispetto dei protocolli adottati dalle singole Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Solo in assenza di protocolli regionali troveranno applicazione i protocolli adottati a livello nazionale.
Il mancato rispetto dei protocolli regionali (o, in mancanza, di quelli nazionali) comporterà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite poi con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, D.L. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Nell’ambito della conferenza stampa di sabato sera, 16 maggio, è stata inoltre annunciata l’emanazione di un D.P.C.M. con le norme attuative del D.L. 33/2020, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di domenica 17 maggio.
Il D.P.C.M. prevede la riapertura, dal 18 maggio, dei negozi di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.) a condizione che siano assicurati:
- la distanza interpersonale di almeno un metro,
- gli ingressi in modo dilazionato,
- il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Allo stesso modo tornano ad essere consentite anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a condizione che le singole Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Per il Piemonte la riapertura dei servizi di ristorazione è prevista per il 23 Maggio.
Tutte le attività appena richiamate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Allo stesso modo sono consentite soltanto a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori:
- le attività inerenti ai servizi alla persona (in Piemonte prevista la riapertura da oggi 18 Maggio),
- le attività degli stabilimenti balneari.
Le attività delle strutture ricettive possono invece essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e disciplinanti gli aspetti dettagliati nel D.P.C.M..
Sarà compito delle Regioni monitorare, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, introducendo, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle previste a livello nazionale.
La situazione, quindi, si presenterà diversa da Regione a Regione, non solo con riferimento alle attività che potranno (o non potranno) essere svolte, ma anche avuto riguardo ai protocolli da adottare.
Il D.P.C.M. riporta espressamente, a tal fine, all’allegato 10, le linee guida proposte dalla Conferenza delle Regioni, quale riferimento principale da cui devono discendere i protocolli elaborati dalle varie Regioni, soprattutto al fine di garantire omogeneità in tutto il Paese.
L’allegato 11, invece, richiama le misure per gli esercizi commerciali di cui si raccomanda l’applicazione.
Per quanto riguarda, poi, le attività produttive industriali e commerciali, il D.P.C.M. continua a richiamare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali, così come continua a trovare applicazione il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.
Allo stesso modo, per le attività professionali continua ad essere raccomandato che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Il D.P.C.M. indica, infine, la data del 25 maggio per la riapertura di piscine e palestre e quella del 3 giugno per le spiagge, rinviando invece al 15 giugno l’apertura di teatri e cinema. Sempre il 15 giugno riprenderanno i servizi di carattere ludico-ricreativo per i bambini.
Sul fronte degli spostamenti, invece, il D.L. 33/2020 prevede libertà degli spostamenti all’interno della Regione da oggi, 18 maggio.
Dal prossimo 3 giugno saranno invece consentiti gli spostamenti tra Regioni, cadendo l’obbligo di autocertificare le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o i motivi di salute (salvo specifici provvedimenti che si renderanno necessari con riferimento a determinate aree del territorio nazionale).
Villani Rag. Savino
Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico(CTS)sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2. La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale. In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile. In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020.
I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono: 1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro; 2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera. Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste; 2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplete contatto) in particolare alle contaminazioni da dropletin relazione alle superfici di contatto; 5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.
Allegato 11
Misure per gli esercizicommerciali1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touche sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Parrucchieri ed estetisti, pubblicate le raccomandazioni di Inail e Iss per la ripresa delle attività dopo il lockdown
Il documento tecnico, approvato nella seduta di ieri dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19, contiene l’analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona e fornisce indicazioni sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus. Il presidente Bettoni: “Non sono regole vincolanti, sarà il governo con le parti sociali a operare la sintesi tra i vari interessi in gioco”
ROMA – Il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta di ieri ha approvato il documento tecnico elaborato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità, che fornisce raccomandazioni sulle strategie di prevenzione da adottare per il contenimento del nuovo Coronavirus nei servizi dei parrucchieri e degli altri trattamenti estetici, in vista della ripresa delle attività dopo la fase di lockdown. È l’ultima pubblicazione realizzata in ordine di tempo, dopo quelle dedicate all’analisi del rischio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, nel trasporto pubblico terrestre e nei settori della ristorazione e della balneazione.
“Non si tratta di disposizioni vincolanti – precisa il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – ma di contributi di carattere scientifico, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento del contagio già note, anche attraverso criteri per l’individuazione di misure di prevenzione e protezione. È evidente che non si tratta di linee guida impartite alle imprese, che né l’Inail né l’Iss sono titolati a emanare. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la revisione del quadro delle raccomandazioni”.
“Lo spirito con cui si è mosso l’Istituto – aggiunge Bettoni – è quello di mettere al servizio del Paese le proprie competenze tecniche. Fin dall’inizio dell’epidemia, infatti, ci siamo attivati per tutelare i lavoratori e le imprese, operando in stretta sinergia con il Ministero della Salute, la Protezione civile, il Comitato tecnico scientifico, il commissario straordinario e le altre istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza per individuare misure di prevenzione e protezione adeguate, con l’obiettivo di consentire la progressiva ripresa di tutte le attività produttive, tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale”.
Come sottolineato nel documento tecnico pubblicato oggi, nel settore della cura alla persona, che comprende i saloni di barbieri e parrucchieri, gli istituti di bellezza e quelli di manicure e pedicure, per un totale di oltre 140mila imprese e 260mila addetti, i rischi maggiori derivano dalla stretta prossimità con il cliente e dall’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio, legata anche alla presenza di operazioni che comportano la formazione di aerosol.
Tra le misure di prevenzione proposte, la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l’estensione degli orari di apertura dei locali e una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, anche attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno, consentendo ove possibile l’occupazione del suolo pubblico in deroga.
Per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, è necessaria una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi dei trattamenti, che andrebbero predeterminati già al momento della prenotazione, per ottimizzare i tempi di attesa e prevenire ogni forma di affollamento. La distanza minima tra le postazioni dovrebbe essere di almeno due metri ed è preferibile lavorare con le porte aperte.
Come previsto dall’articolo 3 del Dpcm del 26 aprile, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente a partire dall’ingresso nel locale, a eccezione del tempo necessario per effettuare i trattamenti che non lo rendano possibile. È preferibile, inoltre, fare ricorso a grembiuli e asciugamani monouso. Se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti. In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.
Covid-19, online i documenti tecnici per la gestione della fase 2 nei settori della ristorazione e della balneazione
Le due nuove pubblicazioni, realizzate dall’Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e approvate dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza
ROMA – Garantire la ripresa delle attività, successiva alla fase di lockdown, assicurando allo stesso tempo la tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza. È questo l’obiettivo dei due nuovi documenti tecnici sui settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione pubblicati oggi sul sito dell’Inail, che li ha realizzati in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss) per fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del nuovo Coronavirus nella fase 2 dell’emergenza sanitaria. Le pubblicazioni, approvate dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta del 10 maggio, si articolano in due parti: la prima dedicata all’analisi di scenario dei settori di riferimento e la seconda alle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione.
Il distanziamento sociale nei ristoranti. Nel settore della ristorazione, che in Italia conta circa 1,2 milioni di addetti, ad assumere un aspetto di grande complessità è la questione del distanziamento sociale. Durante il servizio, infatti, non è evidentemente possibile l’uso di mascherine da parte dei clienti. Lo stazionamento protratto, inoltre, in caso di soggetti infetti da Sars-CoV-2 può contaminare superfici come stoviglie e posate. Un altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici, che spesso sono privi di possibilità di aerazione naturale.
Necessario rivedere il layout dei locali con una rimodulazione dei posti a sedere. Il documento Inail-Iss raccomanda, tra l’altro, di rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorie. La prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.
Prenotazione obbligatoria per prevenire l’affollamento negli stabilimenti. Nel documento relativo al settore della balneazione, viene indicata una strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti, che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Determinare l’area utilizzabile dai bagnanti richiede inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Si ritiene quindi opportuna l’adozione da parte delle autorità locali di piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative. Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara.
Consigliata una distanza minima di cinque metri tra le file di ombrelloni. Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento.
Formazione mirata e dpi tra le misure specifiche per il personale. Entrambi i documenti si soffermano anche sulle misure specifiche per i lavoratori, in linea con quanto riportato nel protocollo condiviso tra le parti sociali dello scorso 24 aprile. Oltre a un’informazione di carattere generale sul rischio da Sars-CoV-2, al personale devono essere impartite istruzioni mirate, con particolare riferimento alle specifiche norme igieniche da rispettare e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Va comunque ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.
Allego inoltre i protocolli precedentemente condivisi e già riportati in precedente circolare
del 28 Aprile
Allegato 6
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e’ stato integrato il “Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso
l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,
contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in
relazione alle attivita’ professionali e alle attivita’ produttive –
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena
attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche’ di quanto emanato dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attivita’ produttive puo’ infatti avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina
la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione
dell’attivita’ lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in
sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilita’ per l’azienda di ricorrere al lavoro
agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative
straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
E’ obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita’
produttive con la garanzia di condizioni di salubrita’ e sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita’ lavorative. Nell’ambito di
tale obiettivo, si puo’ prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita’.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il
Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessita’ di dover adottare rapidamente un Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei
luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche’
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu’ efficace dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita’ di ogni
singola realta’ produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e’ fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di
COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente
protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell’Autorita’ sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate
per il contenimento del COVID-19 e premesso che
il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo
2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attivita’
di produzione tali misure raccomandano:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
- siano sospese le attivita’ dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
- per le sole attivita’ produttive si raccomanda altresi’ che
siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e
contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attivita’ produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attivita’ non sospese si invita al massimo
utilizzo delle modalita’ di lavoro agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione
all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o piu’ incisive
secondo le peculiarita’ della propria organizzazione, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare
la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire
la salubrita’ dell’ambiente di lavoro.
1-INFORMAZIONE
- L’azienda, attraverso le modalita’ piu’ idonee ed efficaci,
informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorita’, consegnando e/o affiggendo all’ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
depliants informativi
- In particolare, le informazioni riguardano
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorita’ sanitaria
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter
fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorita’ impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorita’ sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita’
e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potra’
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 1 . Se
tale temperatura risultera’ superiore ai 37,5°, non sara’ consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel
rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel piu’ breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni
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1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E’ possibile identificare l’interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa puo’ omettere le informazioni
di cui l’interessato e’ gia’ in possesso e puo’ essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla
finalita’ del trattamento potra’ essere indicata la prevenzione dal
contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo’
essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione
dei dati si puo’ far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita’ di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorita’ sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita’ tali da garantire la riservatezza e la dignita’ del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante l’attivita’ lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni dell’OMS2
______
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la
non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul
trattamento dei dati personali, poiche’ l’acquisizione della
dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti
con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza
da zone a rischio epidemiologico, e’ necessario astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita’ dei
luoghi.
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L’ ingresso in azienda di lavoratori gia’ risultati positivi
all’infezione da COVID 19 dovra’ essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalita’ previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici,
nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorita’ sanitaria
competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro
fornira’ la massima collaborazione.
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalita’, percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi: non e’ consentito l’accesso agli
uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivita’ di
approntamento delle attivita’ di carico e scarico, il trasportatore
dovra’ attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori;
qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda
va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in
appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e
provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano
nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti
alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l’appaltatore dovra’ informare immediatamente il
committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorita’
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali
contatti stretti.
- L’azienda committente e’ tenuta a dare, all’impresa
appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo
aziendale e deve vigilare affinche’ i lavoratori della stessa o delle
aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale,
ne rispettino integralmente le disposizioni.
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno
dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche’ alla loro
ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
Salute secondo le modalita’ ritenute piu’ opportune, puo’ organizzare
interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in
cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle
normali attivita’ di pulizia, e’ necessario prevedere, alla
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare
5443 del 22 febbraio 2020..
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- e’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino
tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le
mani
- e’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili
a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di
protezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione e’ fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, e’ evidentemente legata alla disponibilita’ in commercio.
Per questi motivi:
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita’ a
quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della
sanita’.
- data la situazione di emergenza, in caso di difficolta’ di
approvvigionamento e alla sola finalita’ di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita’ sanitaria
- e’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del
liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative e’ comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc…) conformi alle disposizioni delle autorita’ scientifiche e
sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a
partire dalla mappatura delle diverse attivita’ dell’azienda, si
adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che
condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL
- 18 (art 16 c. 1)
- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
- l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le
aree fumatori e gli spogliatoi e’ contingentato, con la previsione di
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita’ dei
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi’ le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla
produzione o, comunque, di quelli dei quali e’ possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a
distanza
- Si puo’ procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita’ che
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare
sempre la possibilita’ di assicurare che gli stessi riguardino
l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune
rotazioni
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione
- nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e
non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia’ concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita’ che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita’ (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano piu’ lavoratori contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potra’ essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita’ di orari.
E’ essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da
evitare il piu’ possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa)
- dove e’ possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una
porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere
limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni
aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessita’ e urgenza,
nell’impossibilita’ di collegamento a distanza, dovra’ essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni
attivita’ di formazione in modalita’ in aula, anche obbligatoria,
anche se gia’ organizzati; e’ comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a
distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l’impossibilita’ a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto
all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo’ continuare
ad intervenire in caso di necessita’; il carrellista puo’ continuare
ad operare come carrellista)
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre
e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve
dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovra’
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita’
sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda
procede immediatamente ad avvertire le autorita’ sanitarie competenti
e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute
- l’azienda collabora con le Autorita’ sanitarie per la
definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio’ al fine di permettere alle autorita’ di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, l’azienda potra’ chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento,
secondo le indicazioni dell’Autorita’ sanitaria
- Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito
dotato ove gia’ non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche’
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche’ puo’ intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il
medico competente puo’ fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio
- nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all’azienda situazioni di
particolare fragilita’ e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applichera’ le indicazioni delle Autorita’
Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo
nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra’
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attivita’, e’ opportuno che sia coinvolto il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni di fragilita’ e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’eta’
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita’
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneita’
alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),
anche per valutare profili specifici di rischiosita’ e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il
sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla
costituzione di comitati aziendali, verra’ istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la
sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o
settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente
Protocollo, comitati per le finalita’ del Protocollo, anche con il
coinvolgimento delle autorita’ sanitaria locali e degli altri
soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
Allegato 7
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca –
CISL e Fillea CGIL il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI
Il 14 marzo 2020 e’ stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi”, il cui contenuto
e’ stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni
del presente protocollo rappresentano specificazione di settore
rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
Stante la validita’ delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si
e’ ritenuto definire ulteriori misure.
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e’ fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei
cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la
logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell’Autorita’ sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi’ le intese con le rappresentanze sindacali:
- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita’
di lavoro agile per le attivita’ di supporto al cantiere che possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita’ a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte
attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente
finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla normativa
vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita’ di
supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia’ concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e
all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari
del cantiere;
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita’ che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita’ (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati.
Per gli ambienti dove operano piu’ lavoratori contemporaneamente
potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale
misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione
individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 ,
- 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento
e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinche’ nei cantieri siano
adottate le misure di sicurezza anti-contagio;
L’articolazione del lavoro potra’ essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita’ di orari.
E’ essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di
lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione
all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrita’
dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate – da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu’ incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST
territorialmente competente.
1-INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita’ piu’ idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita’,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalita’ di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
- il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra’ essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera’ superiore ai 37,5°, non sara’ consentito
l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione – nel rispetto
delle indicazioni riportate in nota
1
______
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E’ possibile identificare l’interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa puo’ omettere le informazioni
di cui l’interessato e’ gia’ in possesso e puo’ essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla
finalita’ del trattamento potra’ essere indicata la prevenzione dal
contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo’
essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione
dei dati si puo’ far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita’ di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorita’ sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita’ tali da garantire la riservatezza e la dignita’ del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante Fattivita’ lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
3 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel piu’ breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorita’
sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorita’ impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorita’ sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita’ e
del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
- Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita’,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi: non e’ consentito l’accesso ai
locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le
necessarie attivita’ di approntamento delle attivita’ di carico e
scarico, il trasportatore dovra’ attenersi alla rigorosa distanza
minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal
datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del
caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo
ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati
oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita’ specifiche,
come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In
ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti
delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
- PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni
limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi
d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli
strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo
anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia
prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di
tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita’, nonche’
dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita’
del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno
del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche’, laddove
necessario, alla loro ventilazione
- La periodicita’ della sanificazione verra’ stabilita dal datore
di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita’ eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- e’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino
tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il
frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione
delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani;
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di
protezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione e’ di fondamentale importanza ma, vista la fattuale
situazione di emergenza, e’ evidentemente legata alla disponibilita’
in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita’ a
quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della
sanita’;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficolta’ di
approvvigionamento e alla sola finalita’ di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita’ sanitaria e del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e’ favorita la predisposizione da parte dell’azienda del
liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative e’ comunque necessario l’uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorita’
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se
necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al
riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il
coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori
gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le
maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi
individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita’) sia attivo
il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri,
tali attivita’ sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia’
nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19;
- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
- L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
e’ contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che li occupano; nel caso di attivita’ che non prevedono
obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, e’ preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare
il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita’ dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei
distributori di bevande;
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi’ le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di
categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei
lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita.
- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi
febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra’ procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita’ sanitaria e
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita’ sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorita’ sanitarie per
l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio’ al fine di permettere alle autorita’ di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, il datore di lavoro potra’ chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell’Autorita’ sanitaria
9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche’
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche’ puo’ intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il
medico competente puo’ fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio;
- nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST nonche’ con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilita’ e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera’ le indicazioni delle
Autorita’ Sanitarie;
- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- E’ costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il
sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra’ istituito, un
Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la
salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o
settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente
Protocollo, comitati per le finalita’ del Protocollo, anche con il
coinvolgimento delle autorita’ sanitaria locali e degli altri
soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive
dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
“Ispettorato Nazionale del Lavoro”, e che, in casi eccezionali,
potra’ essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI
DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI
O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attivita’ di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 e’
sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita’ del debitore,
anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorita’ scientifiche e sanitarie (risulta documentato
l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua
mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle
lavorazioni;
2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo’
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano; non e’ possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di
esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e’ possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;
necessita’ di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a contatto con il collega contagiato; non e’ possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano
possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilita’ di approvvigionamento di materiali, mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita’ del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal
coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha
redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi
come meramente esemplificativa e non esaustiva.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o
determinazioni assunte dal Ministero della salute e
dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ in relazione alle
modalita’ di contagio del COVID-19.
Allegato 8
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le
associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 e’ stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita’ delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e’
ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico
settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli
appalti funzionali al servizio ed alle attivita’ accessorie e di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita’
di trasporto, si richiama l’attenzione sui seguenti adempimenti
comuni:
- prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione
relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di
protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,
etc.);
- La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita’ definite dalle specifiche
circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di
Sanita’).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei
passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia
possibile e’ necessario contingentare la vendita dei biglietti in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la
distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo
vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In
subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi
strategici per la funzionalita’ del sistema (sale operative, sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che
hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt
dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli
appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile.
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8
del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita’ che
richiedono necessariamente tale modalita’.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto.
- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei
mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le
corrette modalita’ di comportamento dell’utenza con la prescrizione
che il mancato rispetto potra’ contemplare l’interruzione del
servizio.
- Nel caso di attivita’ che non prevedono obbligatoriamente l’uso
degli spogliatoi, e’ preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia
obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per
l’applicazione del Protocollo le modalita’ organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo
di contagio.
ALLEGATO
SETTORE AEREO
- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu’
stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui
fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un
metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione
del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come
occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per
l’applicazione del Protocollo di cui in premessa.
- Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse
regole degli autisti del trasporto merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e
mascherine. In ogni caso, il veicolo puo’ accedere al luogo di
carico/scarico anche se l’autista e’ sprovvisto di DPI, purche’ non
scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri
operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovra’ essere assicurato che
le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del
carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti,
avvengano con modalita’ che non prevedano contatti diretti tra
operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un
metro. Non e’ consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse
dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi
igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di
carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una
adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante
lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio’ non sia possibile, sara’ necessario
l’utilizzo di mascherine e guanti.
- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi
-, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di
attivita’ lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, e’
comunque necessario l’uso delle mascherine.
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con
l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti
dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al
carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo
i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
individuando priorita’ nella lavorazione delle merci.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
In adesione a quanto previsto nell’Avviso comune siglato dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020,
per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
- L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando
l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta’ aziendali.
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione
del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai
passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla
porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di
attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
- Sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la
mobilita’ territoriale competente e degli Enti titolari, della
vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
- Sospendere l’attivita’ di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti.
SETTORE FERROVIARIO
- Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure
di prevenzione adottate in conformita’ a quanto disposto dalle
Autorita’ sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle
percorrenze attive in modo da evitare l’accesso delle persone agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
- Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed
in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive
capacita’ organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o disponibilita’ per il personale di dispositivi di protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad
eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze
emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle
vigenti disposizioni governative;
o proseguimento delle attivita’ di monitoraggio di security
delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della
distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle
aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di
distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le
aree di attesa comuni senza possibilita’ di aereazione naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
o disponibilita’ nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di
gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le
disposizioni dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. e’ sospeso il servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
- In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi
riconducibili all’affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le
Autorita’ sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all’opportunita’ di fermare il
treno per procedere ad un intervento.
- Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi
riconducibili all’affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre,
congiuntivite), e’ richiesto di indossare una mascherina protettiva e
sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono
ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno
quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri
o di personale di bordo.
- L’impresa ferroviaria procedera’ successivamente alla
sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita’ di esercizio.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
- Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra
e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale
di almeno un metro. Qualora cio’ non fosse possibile, il personale
dovra’ presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
- Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo
sia presso le unita’ aziendali (uffici, biglietterie e magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
- Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche
mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
- L’attivita’ di disinfezione viene eseguita in modo appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita’ e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra’ luogo durante la sosta in porto, anche in
presenza di operazioni commerciali sempre che queste non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita’ da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera’ in modo specifico le superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra’
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di
disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera’ secondo le modalita’ e la frequenza necessarie da
parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in
considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita’ dei traffici. Le
normali attivita’ di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire, con modalita’ appropriate alla tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con
l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)
- Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al
proprio personale:
- per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad
eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze
emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle
vigenti disposizioni governative;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- per informare immediatamente le Autorita’ sanitarie e
marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi
riconducibili all’affezione da Covid-19;
- per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi
riconducibili all’affezione da Covid-19 di indossare una mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
- per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all’affezione da Covid-19, alla
sanificazione specifica dell’unita’ interessata dall’emergenza prima
di rimetterla nella disponibilita’ d’esercizio.
- Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione
dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile
sara’ favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio
documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere.
- le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita’ tali da ridurre
il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con
sistemi informatici.
- considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici
di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il
personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono
sospese le attivita’ di registrazione e di consegna dei PASS per
l’accesso a bordo della nave ai fini di security.
- Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa,
anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere
assunto dal terminalista.
- Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell’ADSP e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
- Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta
opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile
vicino al conducente.
Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di
sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu’
possibile, piu’ di due passeggeri.
Il conducente dovra’ indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o
determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’
Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS) in relazione alle
modalita’ di contagio del COVID-19
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