Riaperture: le misure in vigore da oggi, 18 maggio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020 il D.L. 33/2020, il quale delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Dal 17 maggio, infatti, hanno cessato di avere efficacia le previsioni del D.P.C.M. 26.04.2020, che aveva disciplinato l’avvio della Fase 2, prevedendo la riapertura dei cantieri e di alcune attività produttive.

Nei giorni scorsi l’Inail aveva pubblicato tre documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio: i primi due relativi alle attività ricreative di balneazione e in spiaggia e all’attività di ristorazione, e, il terzo, dedicato al settore della cura della persona. Si trattava di documenti aventi valore scientifico, che hanno rappresentato delle linee di principio.

Il D.L. 33/2020 non richiama quindi i suddetti protocolli, ma prevede il necessario rispetto dei protocolli adottati dalle singole Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Solo in assenza di protocolli regionali troveranno applicazione i protocolli adottati a livello nazionale.

Il mancato rispetto dei protocolli regionali (o, in mancanza, di quelli nazionali) comporterà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite poi con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, D.L. 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Nell’ambito della conferenza stampa di sabato sera, 16 maggio, è stata inoltre annunciata l’emanazione di un D.P.C.M. con le norme attuative del D.L. 33/2020, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di domenica 17 maggio.

Il D.P.C.M. prevede la riapertura, dal 18 maggio, dei negozi di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.) a condizione che siano assicurati:

  • la distanza interpersonale di almeno un metro,
  • gli ingressi in modo dilazionato,
  • il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Allo stesso modo tornano ad essere consentite anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a condizione che le singole Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Per il Piemonte la riapertura dei servizi di ristorazione è prevista per il 23 Maggio.

Tutte le attività appena richiamate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Allo stesso modo sono consentite soltanto a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori:

  • le attività inerenti ai servizi alla persona (in Piemonte prevista la riapertura da oggi 18 Maggio),
  • le attività degli stabilimenti balneari.

Le attività delle strutture ricettive possono invece essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e disciplinanti gli aspetti dettagliati nel D.P.C.M..

Sarà compito delle Regioni monitorare, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, introducendo, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle previste a livello nazionale.

La situazione, quindi, si presenterà diversa da Regione a Regione, non solo con riferimento alle attività che potranno (o non potranno) essere svolte, ma anche avuto riguardo ai protocolli da adottare.

Il D.P.C.M. riporta espressamente, a tal fine, all’allegato 10, le linee guida proposte dalla Conferenza delle Regioni, quale riferimento principale da cui devono discendere i protocolli elaborati dalle varie Regioni, soprattutto al fine di garantire omogeneità in tutto il Paese.

L’allegato 11, invece, richiama le misure per gli esercizi commerciali di cui si raccomanda l’applicazione.

Per quanto riguarda, poi, le attività produttive industriali e commerciali, il D.P.C.M. continua a richiamare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali, così come continua a trovare applicazione il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

Allo stesso modo, per le attività professionali continua ad essere raccomandato che:

  1. a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  4. d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Il D.P.C.M. indica, infine, la data del 25 maggio per la riapertura di piscine e palestre e quella del 3 giugno per le spiagge, rinviando invece al 15 giugno l’apertura di teatri e cinema. Sempre il 15 giugno riprenderanno i servizi di carattere ludico-ricreativo per i bambini.

Sul fronte degli spostamenti, invece, il D.L. 33/2020 prevede libertà degli spostamenti all’interno della Regione da oggi, 18 maggio.

Dal prossimo 3 giugno saranno invece consentiti gli spostamenti tra Regioni, cadendo l’obbligo di autocertificare le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o i motivi di salute (salvo specifici provvedimenti che si renderanno necessari con riferimento a determinate aree del territorio nazionale).

Villani Rag. Savino

 

Allegato 10

Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico(CTS)sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2. La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale. In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile. In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020.

I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono: 1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro; 2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera. Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste; 2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplete contatto) in particolare alle contaminazioni da dropletin relazione alle superfici di contatto; 5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Allegato 11

Misure per gli esercizicommerciali1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touche sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

 

Parrucchieri ed estetisti, pubblicate le raccomandazioni di Inail e Iss per la ripresa delle attività dopo il lockdown

Il documento tecnico, approvato nella seduta di ieri dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19, contiene l’analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona e fornisce indicazioni sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus. Il presidente Bettoni: “Non sono regole vincolanti, sarà il governo con le parti sociali a operare la sintesi tra i vari interessi in gioco”

ROMA – Il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta di ieri ha approvato il documento tecnico elaborato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità, che fornisce raccomandazioni sulle strategie di prevenzione da adottare per il contenimento del nuovo Coronavirus nei servizi dei parrucchieri e degli altri trattamenti estetici, in vista della ripresa delle attività dopo la fase di lockdown. È l’ultima pubblicazione realizzata in ordine di tempo, dopo quelle dedicate all’analisi del rischio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, nel trasporto pubblico terrestre e nei settori della ristorazione e della balneazione.

 

“Non si tratta di disposizioni vincolanti – precisa il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – ma di contributi di carattere scientifico, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento del contagio già note, anche attraverso criteri per l’individuazione di misure di prevenzione e protezione. È  evidente che non si tratta di linee guida impartite alle imprese, che né l’Inail né l’Iss sono titolati a emanare. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la  revisione del quadro delle raccomandazioni”.

 

“Lo spirito con cui si è mosso l’Istituto – aggiunge Bettoni – è quello di mettere al servizio del Paese le proprie competenze tecniche. Fin dall’inizio dell’epidemia, infatti, ci siamo attivati per tutelare i lavoratori e le imprese, operando in stretta sinergia con il Ministero della Salute, la Protezione civile, il Comitato tecnico scientifico, il commissario straordinario e le altre istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza per individuare misure di prevenzione e protezione adeguate, con l’obiettivo di consentire la progressiva ripresa di tutte le attività produttive, tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale”.

 

Come sottolineato nel documento tecnico pubblicato oggi, nel settore della cura alla persona, che comprende i saloni di barbieri e parrucchieri, gli istituti di bellezza e quelli di manicure e pedicure, per un totale di oltre 140mila imprese e 260mila addetti, i rischi maggiori derivano dalla stretta prossimità con il cliente e dall’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio, legata anche alla presenza di operazioni che comportano la formazione di aerosol.

 

Tra le misure di prevenzione proposte, la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l’estensione degli orari di apertura dei locali e una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, anche attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno, consentendo ove possibile l’occupazione del suolo pubblico in deroga.

 

Per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, è necessaria una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi dei trattamenti, che andrebbero predeterminati già al momento della prenotazione, per ottimizzare i tempi di attesa e prevenire ogni forma di affollamento. La distanza minima tra le postazioni dovrebbe essere di almeno due metri ed è preferibile lavorare con le porte aperte.

 

Come previsto dall’articolo 3 del Dpcm del 26 aprile, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente a partire dall’ingresso nel locale, a eccezione del tempo necessario per effettuare i trattamenti che non lo rendano possibile. È preferibile, inoltre, fare ricorso a grembiuli e asciugamani monouso. Se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti. In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.

 

Covid-19, online i documenti tecnici per la gestione della fase 2 nei settori della ristorazione e della balneazione

Le due nuove pubblicazioni, realizzate dall’Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e approvate dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza

 

ROMA – Garantire la ripresa delle attività, successiva alla fase di lockdown, assicurando allo stesso tempo la tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza. È questo l’obiettivo dei due nuovi documenti tecnici sui settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione pubblicati oggi sul sito dell’Inail, che li ha realizzati in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss) per fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del nuovo Coronavirus nella fase 2 dell’emergenza sanitaria. Le pubblicazioni, approvate dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta del 10 maggio, si articolano in due parti: la prima dedicata all’analisi di scenario dei settori di riferimento e la seconda alle ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione.

Il distanziamento sociale nei ristoranti. Nel settore della ristorazione, che in Italia conta circa 1,2 milioni di addetti, ad assumere un aspetto di grande complessità è la questione del distanziamento sociale. Durante il servizio, infatti, non è evidentemente possibile l’uso di mascherine da parte dei clienti. Lo stazionamento protratto, inoltre, in caso di soggetti infetti da Sars-CoV-2 può contaminare  superfici come stoviglie e posate. Un altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici, che spesso sono privi di possibilità di aerazione naturale.

Necessario rivedere il layout dei locali con una rimodulazione dei posti a sedere. Il documento Inail-Iss raccomanda, tra l’altro, di rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorie. La prenotazione obbligatoria viene indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.

Prenotazione obbligatoria per prevenire l’affollamento negli stabilimenti. Nel documento relativo al settore della balneazione, viene indicata una strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti, che riguardano il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, gli stabilimenti e le spiagge libere. Determinare l’area utilizzabile dai bagnanti richiede inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Si ritiene quindi opportuna l’adozione da parte delle autorità locali di piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative. Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda, inoltre, di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara.

Consigliata una distanza minima di cinque metri tra le file di ombrelloni. Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento.

Formazione mirata e dpi tra le misure specifiche per il personale. Entrambi i documenti si soffermano anche sulle misure specifiche per i lavoratori, in linea con quanto riportato nel protocollo condiviso tra le parti sociali dello scorso 24 aprile. Oltre a un’informazione di carattere generale sul rischio da Sars-CoV-2, al personale devono essere impartite istruzioni mirate, con particolare riferimento alle specifiche norme igieniche da rispettare e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Va comunque ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

 

Allego inoltre i protocolli precedentemente condivisi e già riportati in precedente circolare

del 28 Aprile

 

Allegato 6

 

Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

 

24 aprile 2020

 

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e’  stato  integrato  il  “Protocollo

condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il

contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di

lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro  del

lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo

economico  e  del  Ministro  della  salute,  che   avevano   promosso

l’incontro  tra  le  parti  sociali,  in  attuazione  della   misura,

contenuta all’articolo 1, comma primo, numero  9),  del  decreto  del

Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2020,  che  –  in

relazione alle attivita’ professionali e alle attivita’ produttive  –

raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

 

Il  Governo  favorisce,  per  quanto  di  sua  competenza,  la  piena

attuazione del Protocollo.

 

Premessa

 

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da

ultimo, del DPCM 10  aprile  2020,  nonche’  di  quanto  emanato  dal

Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra  le  Parti

per agevolare le imprese nell’adozione  di  protocolli  di  sicurezza

anti-contagio,  ovverosia  Protocollo  di  regolamentazione  per   il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli

ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attivita’ produttive  puo’  infatti  avvenire

solo in presenza  di  condizioni  che  assicurino  alle  persone  che

lavorano adeguati livelli di protezione. La  mancata  attuazione  del

Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione  determina

la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni  di

sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile  ricorso  agli

ammortizzatori sociali, con la conseguente  riduzione  o  sospensione

dell’attivita’ lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  di

tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in

sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilita’ per l’azienda di ricorrere  al  lavoro

agile  e  gli   ammortizzatori   sociali,   soluzioni   organizzative

straordinarie,  le  parti  intendono  favorire  il  contrasto  e   il

contenimento della diffusione del virus.

E’ obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle  attivita’

produttive con la garanzia di condizioni di  salubrita’  e  sicurezza

degli ambienti di lavoro e delle modalita’ lavorative. Nell’ambito di

tale obiettivo, si puo’ prevedere anche la riduzione o la sospensione

temporanea delle attivita’.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la  rarefazione

delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure  urgenti  che  il

Governo intende adottare, in particolare in  tema  di  ammortizzatori

sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessita’ di dover adottare rapidamente un Protocollo  di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione

del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito  il

confronto preventivo con le  rappresentanze  sindacali  presenti  nei

luoghi  di  lavoro,  e  per  le  piccole  imprese  le  rappresentanze

territoriali come previsto dagli accordi interconfederali,  affinche’

ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu’ efficace  dal

contributo di esperienza delle persone che lavorano,  in  particolare

degli RLS e degli RLST, tenendo  conto  della  specificita’  di  ogni

singola realta’ produttiva e delle situazioni territoriali.

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID – 19

 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione

e’ fornire indicazioni operative finalizzate  a  incrementare,  negli

ambienti  di  lavoro   non   sanitari,   l’efficacia   delle   misure

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia  di

COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il  presente

protocollo contiene, quindi,  misure  che  seguono  la  logica  della

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le

indicazioni dell’Autorita’ sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni  emanate

per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino  al  25  marzo

2020  di  misure  restrittive   nell’intero   territorio   nazionale,

specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le  attivita’

di produzione tali misure raccomandano:

  • sia attuato il massimo utilizzo  da  parte  delle  imprese  di

modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere  svolte

al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;

  • siano incentivate le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i

dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione

collettiva;

  • siano  sospese  le  attivita’  dei   reparti   aziendali   non

indispensabili alla produzione;

  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove  non

fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale  di  un  metro

come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di

protezione individuale;

  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di

lavoro,  anche  utilizzando  a  tal  fine  forme  di   ammortizzatori

sociali;

  • per le sole attivita’ produttive si  raccomanda  altresi’  che

siano limitati al massimo gli  spostamenti  all’interno  dei  siti  e

contingentato l’accesso agli spazi comuni;

  • si favoriscono, limitatamente alle attivita’ produttive, intese

tra organizzazioni datoriali e sindacali;

  • per tutte le  attivita’  non  sospese  si  invita  al  massimo

utilizzo delle modalita’ di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano  il  presente  protocollo  di  regolamentazione

all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto  dal

suddetto decreto, applicano le ulteriori  misure  di  precauzione  di

seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o piu’ incisive

secondo  le  peculiarita’  della   propria   organizzazione,   previa

consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare

la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire

la salubrita’ dell’ambiente di lavoro.

 

1-INFORMAZIONE

 

  • L’azienda, attraverso le modalita’ piu’  idonee  ed  efficaci,

informa tutti i lavoratori e  chiunque  entri  in  azienda  circa  le

disposizioni delle Autorita’, consegnando e/o affiggendo all’ingresso

e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali  aziendali,  appositi

depliants informativi

  • In particolare, le informazioni riguardano

o l’obbligo di rimanere al proprio  domicilio  in  presenza  di

febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali  e  di  chiamare  il

proprio medico di famiglia e l’autorita’ sanitaria

o la consapevolezza e l’accettazione del  fatto  di  non  poter

fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare

tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all’ingresso,

sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,

temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone

positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i

provvedimenti dell’Autorita’ impongono  di  informare  il  medico  di

famiglia e l’Autorita’ sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle  Autorita’

e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda  (in  particolare,

mantenere la distanza di sicurezza, osservare  le  regole  di  igiene

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)

o l’impegno a informare tempestivamente e  responsabilmente  il

datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L’azienda fornisce  una  informazione  adeguata  sulla  base  delle

mansioni e dei contesti lavorativi, con  particolare  riferimento  al

complesso delle misure adottate cui il personale  deve  attenersi  in

particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire

ogni possibile forma di diffusione di contagio.

 

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

 

  • Il personale, prima dell’accesso al  luogo  di  lavoro  potra’

essere sottoposto al controllo della temperatura  corporea  1  .  Se

tale temperatura risultera’ superiore ai 37,5°, non sara’  consentito

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale  condizione  –  nel

rispetto   delle   indicazioni   riportate   in   nota   –    saranno

momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno  recarsi

al  Pronto  Soccorso  e/o  nelle  infermerie  di  sede,  ma  dovranno

contattare nel piu’ breve tempo possibile il proprio medico curante e

seguire le sue indicazioni

 

______

1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della   temperatura   corporea

costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato

acquisto. E’ possibile identificare  l’interessato  e  registrare  il

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a

documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l’accesso  ai  locali

aziendali;  2)  fornire  l’informativa  sul  trattamento   dei   dati

personali. Si ricorda che l’informativa puo’ omettere le informazioni

di cui l’interessato e’ gia’ in possesso e puo’ essere fornita  anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla

finalita’ del trattamento potra’ essere indicata la  prevenzione  dal

contagio da COVID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo’

essere  indicata  l’implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza

anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del  DPCM  11

marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione

dei dati si puo’ far riferimento al termine dello stato  d’emergenza;

3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a

proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,

occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro

le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono

essere trattati  esclusivamente  per  finalita’  di  prevenzione  dal

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi

al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di

richiesta da parte  dell’Autorita’  sanitaria  per  la  ricostruzione

della filiera degli eventuali  “contatti  stretti  di  un  lavoratore

risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo

dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare

modalita’ tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita’  del

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in

cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di

aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del

lavoratore che  durante  l’attivita’  lavorativa  sviluppi  febbre  e

sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

 

  • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi

intende fare ingresso in azienda, della  preclusione  dell’accesso  a

chi, negli ultimi  14  giorni,  abbia  avuto  contatti  con  soggetti

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a  rischio  secondo

le indicazioni dell’OMS2

 

______

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la

non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico  e  l’assenza  di

contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi  al

COVID-19, si ricorda  di  prestare  attenzione  alla  disciplina  sul

trattamento  dei  dati  personali,   poiche’   l’acquisizione   della

dichiarazione  costituisce  un  trattamento  dati.  A  tal  fine,  si

applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n.  1  e,  nello

specifico, si  suggerisce  di  raccogliere  solo  i  dati  necessari,

adeguati e pertinenti  rispetto  alla  prevenzione  del  contagio  da

COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione  sui  contatti

con persone risultate positive al  COVID-19,  occorre  astenersi  dal

richiedere informazioni aggiuntive in merito alla  persona  risultata

positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla  provenienza

da  zone  a  rischio  epidemiologico,  e’  necessario  astenersi  dal

richiedere informazioni aggiuntive in merito  alle  specificita’  dei

luoghi.

 

  • Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge  n.  6  del

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

  • L’ ingresso in azienda di lavoratori gia’  risultati  positivi

all’infezione da COVID 19 dovra’ essere preceduto da  una  preventiva

comunicazione avente ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui

risulti  la  “avvenuta  negativizzazione”  del  tampone  secondo   le

modalita’ previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione

territoriale di competenza.

  • Qualora, per prevenire  l’attivazione  di  focolai  epidemici,

nelle aree maggiormente  colpite  dal  virus,  l’autorita’  sanitaria

competente disponga misure aggiuntive specifiche,  come  ad  esempio,

l’esecuzione del tampone  per  i  lavoratori,  il  datore  di  lavoro

fornira’ la massima collaborazione.

 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

 

  • Per l’accesso di fornitori esterni  individuare  procedure  di

ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita’,   percorsi   e

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto

con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

  • Se possibile,  gli  autisti  dei  mezzi  di  trasporto  devono

rimanere a bordo dei propri mezzi: non e’ consentito  l’accesso  agli

uffici  per  nessun  motivo.   Per   le   necessarie   attivita’   di

approntamento delle attivita’ di carico e scarico,  il  trasportatore

dovra’ attenersi alla rigorosa distanza di un metro

  • Per  fornitori/trasportatori  e/o  altro   personale   esterno

individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il

divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire

una adeguata pulizia giornaliera

  • Va ridotto, per quanto  possibile,  l’accesso  ai  visitatori;

qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di

pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte  le

regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  per  l’accesso  ai  locali

aziendali di cui al precedente paragrafo 2

  • Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda

va garantita e rispettata la  sicurezza  dei  lavoratori  lungo  ogni

spostamento.

  • le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende  in

appalto  che  possono  organizzare  sedi  e  cantieri  permanenti   e

provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive

  • in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che  operano

nello stesso sito produttivo  (es.  manutentori,  fornitori,  addetti

alle pulizie  o  vigilanza)  che  risultassero  positivi  al  tampone

COVID-19,   l’appaltatore   dovra’   informare   immediatamente    il

committente  ed  entrambi  dovranno   collaborare   con   l’autorita’

sanitaria fornendo elementi  utili  all’individuazione  di  eventuali

contatti stretti.

  • L’azienda  committente   e’   tenuta   a   dare,   all’impresa

appaltatrice,  completa  informativa  dei  contenuti  del  Protocollo

aziendale e deve vigilare affinche’ i lavoratori della stessa o delle

aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale,

ne rispettino integralmente le disposizioni.

 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

 

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e  la  sanificazione

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e

delle aree comuni e di svago

  • nel caso di presenza di una persona con  COVID-19  all’interno

dei locali aziendali, si procede alla  pulizia  e  sanificazione  dei

suddetti secondo le disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22

febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute   nonche’   alla   loro

ventilazione

  • occorre garantire la pulizia a fine turno e  la  sanificazione

periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati  detergenti,

sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

  • l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della

Salute secondo le modalita’ ritenute piu’ opportune, puo’ organizzare

interventi   particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli

ammortizzatori sociali (anche in deroga)

  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle  aziende  in

cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19,  in  aggiunta  alle

normali  attivita’  di  pulizia,  e’   necessario   prevedere,   alla

riapertura, una sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  sensi  della  circolare

5443 del 22 febbraio 2020..

 

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

 

  • e’ obbligatorio che le persone presenti  in  azienda  adottino

tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

  • l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per  le

mani

  • e’ raccomandata la frequente pulizia delle mani  con  acqua  e

sapone

  • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili

a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati  in

punti facilmente individuabili.

 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

  • l’adozione  delle  misure  di  igiene  e  dei  dispositivi  di

protezione  individuale   indicati   nel   presente   Protocollo   di

Regolamentazione e’ fondamentale e,  vista  l’attuale  situazione  di

emergenza, e’ evidentemente legata alla disponibilita’ in  commercio.

Per questi motivi:

  1. le mascherine dovranno essere utilizzate in  conformita’  a

quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale  della

sanita’.

  1. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta’  di

approvvigionamento e alla sola finalita’ di evitare la diffusione del

virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia

corrisponda alle indicazioni dall’autorita’ sanitaria

  1. e’ favorita  la  preparazione  da  parte  dell’azienda  del

liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)

  • qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale

minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni

organizzative e’ comunque necessario l’uso delle mascherine, e  altri

dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  tute,  cuffie,  camici,

ecc…) conformi alle disposizioni  delle  autorita’  scientifiche  e

sanitarie.

  • nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei

luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi  valutati  e,  a

partire dalla mappatura  delle  diverse  attivita’  dell’azienda,  si

adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per  tutti  i  lavoratori  che

condividono spazi comuni, l’utilizzo di  una  mascherina  chirurgica,

come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL

  1. 18 (art 16 c. 1)

 

  1. GESTIONE SPAZI  COMUNI  (MENSA,   SPOGLIATOI,   AREE   FUMATORI,

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

 

  • l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense  aziendali,  le

aree fumatori e gli spogliatoi e’ contingentato, con la previsione di

una ventilazione continua dei locali, di un tempo  ridotto  di  sosta

all’interno di tali spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

  • occorre provvedere alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla

sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita’  dei

lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e

garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

  • occorre garantire la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia

giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere

dei distributori di bevande e snack.

 

8-ORGANIZZAZIONE  AZIENDALE  (TURNAZIONE,  TRASFERTE  E  SMART  WORK,

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al

periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi’  le

intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  • disporre  la  chiusura  di  tutti  i  reparti  diversi   dalla

produzione  o,  comunque,  di  quelli  dei  quali  e’  possibile   il

funzionamento mediante il ricorso  allo  smart  work,  o  comunque  a

distanza

  • Si puo’ procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla

produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

  • utilizzare lo smart working per  tutte  quelle  attivita’  che

possono essere svolte presso il  domicilio  o  a  distanza  nel  caso

vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,  valutare

sempre la  possibilita’  di  assicurare  che  gli  stessi  riguardino

l’intera  compagine  aziendale,  se  del  caso  anche  con  opportune

rotazioni

  1. utilizzare in via prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali

disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca

ore) generalmente finalizzati a consentire  l’astensione  dal  lavoro

senza perdita della retribuzione

  • nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al  punto  c)  non

risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati  e

non ancora fruiti

  • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro

nazionali e internazionali, anche se gia’ concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase

di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile

strumento di prevenzione, ferma la necessita’ che il datore di lavoro

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua

attivita’ (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei

tempi di lavoro e delle pause).

E’  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche

attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente

con la natura dei processi produttivi e degli  spazi  aziendali.  Nel

caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o

attrezzature di lavoro e che possono lavorare  da  soli,  gli  stessi

potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi

ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano  piu’  lavoratori  contemporaneamente

potranno essere trovate soluzioni innovative  come,  ad  esempio,  il

riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate

tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L’articolazione del  lavoro  potra’  essere  ridefinita  con  orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo

assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita’ di orari.

E’ essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa

(commuting), con particolare riferimento all’utilizzo  del  trasporto

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto

verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i

viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

 

  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da

evitare il piu’  possibile  contatti  nelle  zone  comuni  (ingressi,

spogliatoi, sala mensa)

  • dove e’ possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una

porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantire  la  presenza  di

detergenti segnalati da apposite indicazioni

 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

 

  • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale  devono  essere

limitati al minimo indispensabile e nel  rispetto  delle  indicazioni

aziendali

  • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse

fossero  connotate  dal  carattere  della   necessita’   e   urgenza,

nell’impossibilita’ di collegamento a distanza, dovra’ essere ridotta

al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,  dovranno  essere

garantiti   il   distanziamento    interpersonale    e    un’adeguata

pulizia/areazione dei locali

  • sono sospesi e annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni

attivita’ di formazione in modalita’  in  aula,  anche  obbligatoria,

anche  se  gia’   organizzati;   e’   comunque   possibile,   qualora

l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare  la  formazione  a

distanza, anche per i lavoratori in smart work

  • Il mancato completamento dell’aggiornamento  della  formazione

professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i

ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi

di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di  forza

maggiore, non comporta l’impossibilita’ a continuare  lo  svolgimento

dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l’addetto

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo’  continuare

ad intervenire in caso di necessita’; il carrellista puo’  continuare

ad operare come carrellista)

 

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

 

  • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre

e  sintomi  di  infezione  respiratoria  quali  la  tosse,  lo   deve

dichiarare  immediatamente  all’ufficio  del  personale,  si   dovra’

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni  dell’autorita’

sanitaria e a quello  degli  altri  presenti  dai  locali,  l’azienda

procede immediatamente ad avvertire le autorita’ sanitarie competenti

e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione  o  dal

Ministero della Salute

  • l’azienda  collabora  con  le  Autorita’  sanitarie   per   la

definizione  degli  eventuali  “contatti  stretti”  di  una   persona

presente in azienda che sia stata  riscontrata  positiva  al  tampone

COVID-19. Cio’ al fine di permettere alle autorita’ di  applicare  le

necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo

dell’indagine, l’azienda potra’  chiedere  agli  eventuali  possibili

contatti  stretti  di  lasciare  cautelativamente  lo   stabilimento,

secondo le indicazioni dell’Autorita’ sanitaria

  • Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve  essere  subito

dotato ove gia’ non lo fosse, di mascherina chirurgica.

 

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

 

  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.

decalogo)

  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le

visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche’

rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere

generale: sia perche’ puo’  intercettare  possibili  casi  e  sintomi

sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che  il

medico  competente  puo’  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la

diffusione del contagio

  • nell’integrare e proporre tutte le misure di  regolamentazione

legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di

lavoro e le RLS/RLST.

  • Il  medico  competente  segnala  all’azienda   situazioni   di

particolare fragilita’ e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

  • Il medico competente applichera’ le indicazioni delle Autorita’

Sanitarie. Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo

nella valutazione dei rischi  e  nella  sorveglia  sanitaria,  potra’

suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora  ritenuti

utili al fine del contenimento della diffusione  del  virus  e  della

salute dei lavoratori.

  • Alla ripresa delle attivita’, e’ opportuno che sia coinvolto il

medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari

situazioni  di  fragilita’  e  per  il  reinserimento  lavorativo  di

soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria  ponga  particolare

attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’eta’

Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l’infezione  da

COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione

di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   modalita’

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di

competenza, effettua la visita medica  precedente  alla  ripresa  del

lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore

ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l’idoneita’

alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter),

anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita’  e  comunque

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

  • E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione  e  la

verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

  • Laddove, per la particolare tipologia  di  impresa  e  per  il

sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla

costituzione di comitati aziendali,  verra’  istituito,  un  Comitato

Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute  e  la

sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei

rappresentanti delle parti sociali.

  • Potranno  essere  costituiti,   a   livello   territoriale   o

settoriale,  ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del   presente

Protocollo, comitati per le finalita’ del Protocollo,  anche  con  il

coinvolgimento  delle  autorita’  sanitaria  locali  e  degli   altri

soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative  per  il  contrasto

della diffusione del COVID19.

 

 

                             Allegato 7

 

Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della

diffusione del COVID-19 nei cantieri

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  condivide  con  il

Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ANCI,  UPI,  Anas

S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil,  Filca  –

CISL e Fillea CGIL il seguente:

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

 

Il  14  marzo   2020   e’   stato   adottato   il   Protocollo   di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione

del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d’ora   in   poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi”, il cui contenuto

e’ stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui  previsioni  il

presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre,  le  previsioni

del  presente  protocollo  rappresentano  specificazione  di  settore

rispetto alle previsioni generali contenute  nel  Protocollo  del  14

marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante  la  validita’  delle  disposizioni  contenute  nel   citato

Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in

particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,,  si

e’ ritenuto definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione

e’ fornire  indicazioni  operative  finalizzate  a  incrementare  nei

cantieri  l’efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento

adottate  per  contrastare  l’epidemia  di  COVID-19.   Il   COVID-19

rappresenta, infatti, un rischio biologico  generico,  per  il  quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene,  quindi,  misure  che  seguono  la

logica della precauzione e seguono  e  attuano  le  prescrizioni  del

legislatore e le indicazioni dell’Autorita’ sanitaria. Tali misure si

estendono ai titolari del cantiere  e  a  tutti  i  subappaltatori  e

subfornitori presenti nel medesimo cantiere

 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al

periodo della emergenza  dovuta  al  COVID-19,  i  datori  di  lavoro

potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL  e  favorendo

cosi’ le intese con le rappresentanze sindacali:

  • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita’

di lavoro agile per le attivita’ di supporto al cantiere che  possono

essere svolte dal proprio domicilio o in modalita’ a distanza;

  •   sospendere  quelle  lavorazioni  che  possono  essere   svolte

attraverso  una  riorganizzazione  delle  fasi  eseguite   in   tempi

successivi senza compromettere le opere realizzate;

  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla

produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

  • utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali

disponibili nel rispetto  degli  istituti  contrattuali  generalmente

finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita  della

retribuzione;

  • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i

dipendenti nonche’  gli  altri  strumenti  previsti  dalla  normativa

vigente  e  dalla  contrattazione  collettiva  per  le  attivita’  di

supporto al cantiere;

  • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi  di  lavoro

nazionali e internazionali, anche se gia’ concordate o organizzate

  • sono  limitati  al  massimo  gli  spostamenti  all’interno   e

all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi  comuni

anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli  orari

del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase

di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile

strumento di prevenzione, ferma la necessita’ che il datore di lavoro

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua

attivita’ (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei

tempi di lavoro e delle pause).

E’  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche

attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente

con la natura  dei  processi  produttivi  e  con  le  dimensioni  del

cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano  di  particolari

strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da  soli,

gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati

in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano  piu’  lavoratori  contemporaneamente

potranno essere assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,

laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire

rispettare la distanza interpersonale di  un  metro  come  principale

misura  di  contenimento,  siano  adottati  strumenti  di  protezione

individuale. Il coordinatore per  la  sicurezza  nell’esecuzione  dei

lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 ,

  1. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento

e  la  relativa  stima  dei   costi.   I   committenti,attraverso   i

coordinatori per la sicurezza,vigilano affinche’ nei  cantieri  siano

adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L’articolazione del  lavoro  potra’  essere  ridefinita  con  orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo

assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita’ di orari.

E’ essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa

(commuting), con particolare riferimento all’utilizzo  del  trasporto

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto

verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i

viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di

lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di   regolamentazione

all’interno del cantiere, applicando, per tutelare  la  salute  delle

persone presenti all’interno del cantiere e garantire  la  salubrita’

dell’ambiente di  lavoro,  le  ulteriori  misure  di  precauzione  di

seguito elencate – da integrare eventualmente con altre equivalenti o

piu’  incisive  secondo  la  tipologia,  la   localizzazione   e   le

caratteristiche del cantiere, previa consultazione  del  coordinatore

per  l’esecuzione  dei  lavori  ove  nominato,  delle  rappresentanze

sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del  RLST

territorialmente competente.

 

1-INFORMAZIONE

 

Il datore  di  lavoro,  anche  con  l’ausilio  dell’Ente  Unificato

Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi  attraverso

le modalita’ piu’ idonee ed efficaci, informa tutti  i  lavoratori  e

chiunque entri nel cantiere circa le  disposizioni  delle  Autorita’,

consegnando e/o affiggendo all’ingresso del  cantiere  e  nei  luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino  le

corrette modalita’ di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

  • il personale, prima dell’accesso  al  cantiere  dovra’  essere

sottoposto  al  controllo  della  temperatura   corporea.   Se   tale

temperatura risultera’  superiore  ai  37,5°,  non  sara’  consentito

l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione –  nel  rispetto

delle indicazioni riportate in nota

1

 

______

1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della   temperatura   corporea

costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato

acquisto. E’ possibile identificare  l’interessato  e  registrare  il

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a

documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l’accesso  ai  locali

aziendali;  2)  fornire  l’informativa  sul  trattamento   dei   dati

personali. Si ricorda che l’informativa puo’ omettere le informazioni

di cui l’interessato e’ gia’ in possesso e puo’ essere fornita  anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla

finalita’ del trattamento potra’ essere indicata la  prevenzione  dal

contagio da COYID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo’

essere  indicata  l’implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza

anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM  11

marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione

dei dati si puo’ far riferimento al termine dello stato  d’emergenza;

3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a

proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,

occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro

le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono

essere trattati  esclusivamente  per  finalita’  di  prevenzione  dal

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi

al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di

richiesta da parte  dell’Autorita’  sanitaria  per  la  ricostruzione

della filiera degli eventuali  “contatti  stretti  di  un  lavoratore

risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo

dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare

modalita’ tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita’  del

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in

cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di

aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del

lavoratore  che  durante  Fattivita’  lavorativa  sviluppi  febbre  e

sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

 

3 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine,  non

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,  ma

dovranno contattare nel piu’ breve tempo possibile il proprio  medico

curante  e  seguire  le  sue  indicazioni  o,  comunque,  l’autorita’

sanitaria;

  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare

ingresso o di poter permanere in cantiere  e  di  doverlo  dichiarare

tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all’ingresso,

sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,

temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone

positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i

provvedimenti dell’Autorita’ impongono  di  informare  il  medico  di

famiglia e l’Autorita’ sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle  Autorita’  e

del datore di lavoro nel fare accesso in  cantiere  (in  particolare:

mantenere la distanza  di  sicurezza,  utilizzare  gli  strumenti  di

protezione individuale messi a disposizione  durante  le  lavorazioni

che non consentano di rispettare la  distanza  interpersonale  di  un

metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

  • l’impegno a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il

datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

  • l’obbligo del datore di lavoro di informare  preventivamente  il

personale,  e  chi  intende  fare  ingresso   nel   cantiere,   della

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,  abbia  avuto

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  o  provenga  da

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

  • Per questi casi si fa riferimento al  Decreto  legge  n.  6  del

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

 

  1. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

 

  • Per l’accesso di fornitori esterni devono  essere  individuate

procedure  di  ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita’,

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre  le  occasioni

di contatto con il personale presente nel cantiere, con  integrazione

in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

  • Se possibile,  gli  autisti  dei  mezzi  di  trasporto  devono

rimanere a bordo dei propri mezzi: non  e’  consentito  l’accesso  ai

locali  chiusi  comuni  del  cantiere  per  nessun  motivo.  Per   le

necessarie attivita’ di approntamento delle  attivita’  di  carico  e

scarico, il trasportatore dovra’  attenersi  alla  rigorosa  distanza

minima di un metro;

  • Per  fornitori/trasportatori  e/o  altro   personale   esterno

individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il

divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire

una adeguata pulizia giornaliera;

  • Ove sia presente un  servizio  di  trasporto  organizzato  dal

datore  di  lavoro  per  raggiungere  il  cantiere,  va  garantita  e

rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del

caso facendo ricorso a un numero maggiore  di  mezzi  e/o  prevedendo

ingressi ed uscite dal cantiere con orari  flessibili  e  scaglionati

oppure riconoscendo aumenti temporanei delle  indennita’  specifiche,

come da contrattazione collettiva, per l’uso del  mezzo  proprio.  In

ogni caso, occorre assicurare la  pulizia  con  specifici  detergenti

delle maniglie  di  portiere  e  finestrini,  volante,  cambio,  etc.

mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

 

  1. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

 

  • Il datore di lavoro  assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la

sanificazione  periodica  degli  spogliatoi  e  delle   aree   comuni

limitando l’accesso  contemporaneo  a  tali  luoghi;  ai  fini  della

sanificazione e della igienizzazione  vanno  inclusi  anche  i  mezzi

d’opera con le relative cabine di guida o di  pilotaggio.  Lo  stesso

dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi  di

lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

  • Il  datore  di  lavoro  verifica  la  corretta  pulizia  degli

strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo

anche specifico detergente e rendendolo disponibile in  cantiere  sia

prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

  • Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di

tutti  gli  alloggiamenti  e  di  tutti  i  locali,  compresi  quelli

all’esterno del cantiere ma utilizzati per  tale  finalita’,  nonche’

dei mezzi d’opera dopo ciascun  utilizzo,  presenti  nel  cantiere  e

nelle strutture esterne private utilizzate sempre  per  le  finalita’

del cantiere;

  • nel caso di presenza di una persona con  COVID-19  all’interno

del cantiere si procede alla  pulizia  e  sanificazione  dei  locali,

alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443

del 22 febbraio 2020 del  Ministero  della  Salute  nonche’,  laddove

necessario, alla loro ventilazione

  • La periodicita’ della sanificazione verra’ stabilita dal datore

di lavoro in relazione alle  caratteristiche  ed  agli  utilizzi  dei

locali  e  mezzi  di  trasporto,  previa  consultazione  del   medico

competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione  e

protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o

RSLT territorialmente competente);

  • Nelle aziende  che  effettuano  le  operazioni  di  pulizia  e

sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici  in

comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza

(RLS o RSLT territorialmente competente);

  • Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione

debbono inderogabilmente essere dotati di tutti  gli  indumenti  e  i

dispositivi di protezione individuale;

  • Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita’ eseguite

utilizzando  prodotti  aventi  le  caratteristiche   indicate   nella

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

 

  1. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

 

  • e’ obbligatorio che le persone presenti  in  azienda  adottino

tutte  le  precauzioni  igieniche,  in  particolare   assicurino   il

frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione

delle lavorazioni;

  • il datore di lavoro, a tal fine, mette a  disposizione  idonei

mezzi detergenti per le mani;

 

  1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

  • l’adozione  delle  misure  di  igiene  e  dei  dispositivi  di

protezione  individuale   indicati   nel   presente   Protocollo   di

Regolamentazione e’ di fondamentale importanza ma, vista la  fattuale

situazione di emergenza, e’ evidentemente legata alla  disponibilita’

in commercio dei predetti dispositivi;

  • le mascherine dovranno  essere  utilizzate  in  conformita’  a

quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale  della

sanita’;

  • data la situazione di emergenza, in  caso  di  difficolta’  di

approvvigionamento e alla sola finalita’ di evitare la diffusione del

virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia

corrisponda  alle  indicazioni   dall’autorita’   sanitaria   e   del

coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  • e’ favorita  la  predisposizione  da  parte  dell’azienda  del

liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);

  • qualora la lavorazione da  eseguire  in  cantiere  imponga  di

lavorare a distanza interpersonale minore di un  metro  e  non  siano

possibili altre soluzioni organizzative e’ comunque necessario  l’uso

delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,

tute, cuffie, ecc…)  conformi  alle  disposizioni  delle  autorita’

scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in  mancanza  di  idonei

D.P.I., le lavorazioni dovranno essere  sospese  con  il  ricorso  se

necessario alla Cassa Integrazione  Ordinaria  (CIGO)  ai  sensi  del

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo  2020,  per  il  tempo  strettamente

necessario al reperimento degli idonei DPI;

  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori  ove  nominato  ai

sensi del Decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  provvede  al

riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento  e  la

relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti  necessari;

il coordinatore per la sicurezza in fase  di  progettazione,  con  il

coinvolgimento del RLS o, ove  non  presente,  del  RLST,  adegua  la

progettazione  del  cantiere  alle  misure  contenute  nel   presente

protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

  • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i  lavoratori

gli indumenti da  lavoro  prevedendo  la  distribuzione  a  tutte  le

maestranze  impegnate  nelle  lavorazioni  di  tutti  i   dispositivi

individuale di protezione anche con tute usa e getta;

  • il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi

dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita’) sia attivo

il presidio sanitario e, laddove  obbligatorio,  l’apposito  servizio

medico e apposito pronto intervento; per tutti  gli  altri  cantieri,

tali attivita’ sono svolte dagli  addetti  al  primo  soccorso,  gia’

nominati, previa adeguata  formazione  e  fornitura  delle  dotazioni

necessarie  con  riferimento  alle  misure  di   contenimento   della

diffusione del virus COVID-19;

 

  1. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

 

  • L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi

e’ contingentato, con la previsione di una ventilazione continua  dei

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e  con

il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone

che  li  occupano;  nel  caso  di   attivita’   che   non   prevedono

obbligatoriamente  l’uso  degli  spogliatoi,   e’   preferibile   non

utilizzare  gli  stessi  al  fine  di  evitare  il  contatto  tra   i

lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso,  il  coordinatore

per l’esecuzione dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto

legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad  integrare

il Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  anche  attraverso  una

turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste

in cantiere;

  • il  datore  di  lavoro  provvede  alla  sanificazione   almeno

giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa  e  degli

spogliatoi per lasciare nella disponibilita’  dei  lavoratori  luoghi

per il deposito degli indumenti da lavoro  e  garantire  loro  idonee

condizioni igieniche sanitarie.

  • Occorre garantire la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia

giornaliera  con  appositi  detergenti  anche  delle   tastiere   dei

distributori di bevande;

 

  1. ORGANIZZAZIONE DEL  CANTIERE  (TURNAZIONE,   RIMODULAZIONE   DEI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al

periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi’  le

intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o  territoriali  di

categoria,  disporre  la  riorganizzazione   del   cantiere   e   del

cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la  turnazione  dei

lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare  gruppi

autonomi, distinti  e  riconoscibili  e  di  consentire  una  diversa

articolazione  degli  orari  del  cantiere  sia  per  quanto  attiene

all’apertura, alla sosta e all’uscita.

 

  1. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

 

  • Nel caso in cui una  persona  presente  in  cantiere  sviluppi

febbre con temperatura superiore ai  37,5°  e  sintomi  di  infezione

respiratoria quali la tosse, lo  deve  dichiarare  immediatamente  al

datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra’  procedere  al

suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita’  sanitaria  e

del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove  nominato  ai  sensi

del  Decreto  legislativo  9  aprile  2008  ,  n.  81   e   procedere

immediatamente ad avvertire le autorita’  sanitarie  competenti  e  i

numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal

Ministero della Salute;

  • Il datore di lavoro collabora con le Autorita’  sanitarie  per

l’individuazione degli eventuali “contatti stretti”  di  una  persona

presente in cantiere che sia stata riscontrata  positiva  al  tampone

COVID-19. Cio’ al fine di permettere alle autorita’ di  applicare  le

necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo

dell’indagine, il datore di lavoro  potra’  chiedere  agli  eventuali

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente  il  cantiere

secondo le indicazioni dell’Autorita’ sanitaria

 

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

 

  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.

decalogo):

  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le

visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche’

rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere

generale: sia perche’ puo’  intercettare  possibili  casi  e  sintomi

sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che  il

medico  competente  puo’  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la

diffusione del contagio;

  • nell’integrare e proporre tutte le misure di  regolamentazione

legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di

lavoro e le RLS/RLST nonche’  con  il  direttore  di  cantiere  e  il

coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  • Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di

particolare fragilita’ e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

e il datore di lavoro provvede alla loro tutela  nel  rispetto  della

privacy  il  medico  competente  applichera’  le  indicazioni   delle

Autorita’ Sanitarie;

 

  1. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

  • E’ costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e  la

verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

  • Laddove, per la particolare tipologia di  cantiere  e  per  il

sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla

costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra’ istituito, un

Comitato Territoriale composto  dagli  Organismi  Paritetici  per  la

salute e la sicurezza,  laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento

degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

  • Potranno  essere  costituiti,   a   livello   territoriale   o

settoriale,  ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del   presente

Protocollo, comitati per le finalita’ del Protocollo,  anche  con  il

coinvolgimento  delle  autorita’  sanitaria  locali  e  degli   altri

soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative  per  il  contrasto

della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le  funzioni  ispettive

dell’INAIL  e  dell’Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del   lavoro,

“Ispettorato Nazionale del  Lavoro”,  e  che,  in  casi  eccezionali,

potra’ essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.

 

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI

DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE

ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI

O OMESSI ADEMPIMENTI

 

Le ipotesi che seguono, costituiscono  una  tipizzazione  pattizia,

relativamente alle attivita’  di  cantiere,  della  disposizione,  di

carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto  legge  17

marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle  misure  di

contenimento adottate  per  contrastare  l’epidemia  di  COVID-19  e’

sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per  gli  effetti

degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita’ del  debitore,

anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o  penali

connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone  di  lavorare  a

distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili  altre

soluzioni  organizzative  e   non   sono   disponibili,   in   numero

sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale

(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..)  conformi  alle  disposizioni

delle  autorita’  scientifiche  e  sanitarie  (risulta   documentato

l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e  la  sua

mancata   consegna  nei  termini):  conseguente   sospensione   delle

lavorazioni;

2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le  mense,  non  puo’

essere contingentato, con la previsione di una ventilazione  continua

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi  e

con il mantenimento della distanza di sicurezza di  1  metro  tra  le

persone che li occupano; non e’ possibile assicurare il  servizio  di

mensa in altro modo per assenza, nelle  adiacenze  del  cantiere,  di

esercizi commerciali, in cui consumare il  pasto,  non  e’  possibile

ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi  mantenendo

le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che  si  accerti  affetto  da  COVID-19;

necessita’ di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti

a  contatto  con  il  collega  contagiato;  non   e’   possibile   la

riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:

conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il  dormitorio  non

abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non  siano

possibili altre soluzioni organizzative, per  mancanza  di  strutture

ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita’ di approvvigionamento  di  materiali,  mezzi,

attrezzature e maestranze funzionali alle  specifiche  attivita’  del

cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette  ipotesi  deve  essere  attestata  dal

coordinatore per la  sicurezza  nell’esecuzione  dei  lavori  che  ha

redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi

come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate

in materia  di  tutela  sanitaria  sulla  base  delle  indicazioni  o

determinazioni    assunte    dal    Ministero    della    salute    e

dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanita’   in   relazione   alle

modalita’ di contagio del COVID-19.

 

 

                             Allegato 8

 

Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide  con  le

associazioni  datoriali  Confindustria,  Confetra,  Confcoooperative,

Conftrasporto, Confartigianato,  Assoporti,  Assaeroporti,  CNA-FITA,

AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,  Legacoop

Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti

il seguente:

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

 

Il  14  marzo   2020   e’   stato   adottato   il   Protocollo   di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione

del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d’ora   in   poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante  la  validita’  delle  disposizioni  contenute  nel   citato

Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in

particolare per i settori dei trasporti  e  della  logistica,  si  e’

ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il  documento  allegato  prevede  adempimenti  per  ogni  specifico

settore nell’ambito trasportistico, ivi  compresa  la  filiera  degli

appalti funzionali al servizio ed  alle  attivita’  accessorie  e  di

supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita’

di trasporto,  si  richiama  l’attenzione  sui  seguenti  adempimenti

comuni:

  • prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione

relativamente  al  corretto  uso  e  gestione  dei   dispositivi   di

protezione individuale,  dove  previsti  (mascherine,  guanti,  tute,

etc.);

  • La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei  mezzi  di

trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata  e  frequente

(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o

lavoratori ed effettuata con le modalita’ definite  dalle  specifiche

circolari del Ministero della Salute  e  dell’Istituto  Superiore  di

Sanita’).

  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei

passeggeri.

  • Per quanto  riguarda  il  trasporto  viaggiatori  laddove  sia

possibile e’ necessario contingentare la  vendita  dei  biglietti  in

modo da osservare tra i passeggeri la distanza di  almeno  un  metro.

Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite

protezioni (mascherine e guanti).

  • Nei luoghi di lavoro laddove non sia  possibile  mantenere  la

distanze tra lavoratori previste dalle  disposizioni  del  Protocollo

vanno  utilizzati  i  dispositivi  di  protezione   individuale.   In

subordine dovranno essere usati separatori  di  posizione.  I  luoghi

strategici per la funzionalita’ del  sistema  (sale  operative,  sale

ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere  dotati  di

rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.

  • Per tutto il personale viaggiante cosi  come  per  coloro  che

hanno rapporti con il pubblico e per i quali  le  distanze  di  1  mt

dall’utenza  non  siano  possibili,  va  previsto  l’utilizzo   degli

appositi  dispositivi  di   protezione   individuali   previsti   dal

Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (  a  titolo  di

esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal

collega non sia possibile.

  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8

del  Protocollo),  si  deve  fare  eccezione  per  le  attivita’  che

richiedono necessariamente tale modalita’.

  • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da

remoto.

  • Predisposizione delle necessarie  comunicazioni  a  bordo  dei

mezzi  anche  mediante  apposizione  di  cartelli  che  indichino  le

corrette modalita’ di comportamento dell’utenza con  la  prescrizione

che  il  mancato  rispetto  potra’  contemplare  l’interruzione   del

servizio.

  • Nel caso di attivita’ che non prevedono obbligatoriamente l’uso

degli spogliatoi, e’ preferibile non utilizzare gli stessi al fine di

evitare  il  contatto  tra  i  lavoratori,  nel  caso  in   cui   sia

obbligatorio   l’uso,   saranno   individuate   dal   Comitato    per

l’applicazione  del  Protocollo  le   modalita’   organizzative   per

garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il  pericolo

di contagio.

 

ALLEGATO

 

SETTORE AEREO

  • Gli addetti  che  dovessero  necessariamente  entrare  a  piu’

stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei  casi  in  cui

fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno  un

metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione

del  Medico  Competente  ulteriori  dispositivi  di  protezione  come

occhiali protettivi, condividendo tali misure  con  il  Comitato  per

l’applicazione del Protocollo di cui in premessa.

  • Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse

regole degli autisti del trasporto merci.

 

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

  • Se possibile,  gli  autisti  dei  mezzi  di  trasporto  devono

rimanere  a  bordo  dei  propri  mezzi  se  sprovvisti  di  guanti  e

mascherine. In ogni caso,  il  veicolo  puo’  accedere  al  luogo  di

carico/scarico anche se l’autista e’ sprovvisto di DPI,  purche’  non

scenda dal veicolo o mantenga la distanza di  un  metro  dagli  altri

operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovra’ essere assicurato  che

le   necessarie   operazioni   propedeutiche   e    conclusive    del

carico/scarico  delle  merci  e  la  presa/consegna  dei   documenti,

avvengano con  modalita’  che  non  prevedano  contatti  diretti  tra

operatori ed autisti o nel rispetto della  rigorosa  distanza  di  un

metro. Non e’ consentito l’accesso agli uffici delle aziende  diverse

dalla  propria  per  nessun  motivo,  salvo  l’utilizzo  dei  servizi

igienici  dedicati  e  di  cui   i   responsabili   dei   luoghi   di

carico/scarico delle merci dovranno  garantire  la  presenza  ed  una

adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante

lavamani.

  • Le consegne di pacchi, documenti e altre  tipologie  di  merci

espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela  da

effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel  caso

di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono

essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma

di avvenuta consegna. Ove cio’ non sia  possibile,  sara’  necessario

l’utilizzo di mascherine e guanti.

  • Qualora sia  necessario  lavorare  a  distanza  interpersonale

minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni

organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi

-,  laddove  la  suddetta  circostanza  si  verifichi  nel  corso  di

attivita’ lavorative che  si  svolgono  in  ambienti  all’aperto,  e’

comunque necessario l’uso delle mascherine.

  • Assicurare,   laddove    possibile    e    compatibile    con

l’organizzazione aziendale, un piano  di  turnazione  dei  dipendenti

dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e  al

carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al  massimo

i contatti e di creare  gruppi  autonomi,  distinti  e  riconoscibili

individuando priorita’ nella lavorazione delle merci.

 

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto  previsto  nell’Avviso  comune  siglato  dalle

Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13  marzo  2020,

per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure

specifiche:

  • L’azienda   procede   all’igienizzazione,   sanificazione   e

disinfezione  dei   treni   e   dei   mezzi   pubblici,   effettuando

l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la

sanificazione in relazione alle specifiche realta’ aziendali.

  • Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla  separazione

del posto  di  guida  con  distanziamenti  di  almeno  un  metro  dai

passeggeri; consentire la salita e la discesa  dei  passeggeri  dalla

porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei  tempi  di

attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

  • Sospensione,  previa  autorizzazione   dell’Agenzia   per   la

mobilita’  territoriale  competente  e  degli  Enti  titolari,  della

vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

  • Sospendere l’attivita’ di bigliettazione a bordo da parte degli

autisti.

 

SETTORE FERROVIARIO

  • Informazione alla clientela attraverso i canali  aziendali  di

comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle  misure

di prevenzione  adottate  in  conformita’  a  quanto  disposto  dalle

Autorita’ sanitarie sia in ordine  alle  informazioni  relative  alle

percorrenze attive in modo da evitare l’accesso  delle  persone  agli

uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

  • Nei Grandi Hub ove  insistono  gate  di  accesso  all’area  di

esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini)  ed

in ogni caso in tutte le  stazioni  compatibilmente  alle  rispettive

capacita’ organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

o disponibilita’ per il personale di dispositivi di  protezione

individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

o divieto di ogni contatto  ravvicinato  con  la  clientela  ad

eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione   di   circostanze

emergenziali e comunque con  le  previste  precauzioni  di  cui  alle

vigenti disposizioni governative;

o proseguimento delle attivita’  di  monitoraggio  di  security

delle stazioni e  dei  flussi  dei  passeggeri,  nel  rispetto  della

distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

o restrizioni al numero massimo dei  passeggeri  ammessi  nelle

aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle  disposizioni  di

distanziamento fra le persone di almeno un metro.  Prevedere  per  le

aree di attesa comuni  senza  possibilita’  di  aereazione  naturale,

ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;

o disponibilita’ nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di

gel igienizzante lavamani anche eventualmente  preparato  secondo  le

disposizioni dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. e’ sospeso  il  servizio

di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

  • In caso di passeggeri che a  bordo  treno  presentino  sintomi

riconducibili all’affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e  le

Autorita’ sanitarie devono essere  prontamente  informate:  all’esito

della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,

a queste spetta la decisione in merito all’opportunita’ di fermare il

treno per procedere ad un intervento.

  • Al  passeggero  che   presenti,   a   bordo   treno,   sintomi

riconducibili  all’affezione  da  Covid-19  (tosse,  rinite,  febbre,

congiuntivite), e’ richiesto di indossare una mascherina protettiva e

sedere  isolato  rispetto  agli  altri  passeggeri,  i   quali   sono

ricollocati in altra carrozza opportunamente  sgomberata  e  dovranno

quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di  passeggeri

o di personale di bordo.

  • L’impresa   ferroviaria   procedera’   successivamente   alla

sanificazione  specifica  del  convoglio  interessato  dall’emergenza

prima di rimetterlo nella disponibilita’ di esercizio.

 

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

  • Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra

e personale di bordo e comunque mantenere la distanza  interpersonale

di almeno un metro. Qualora cio’ non fosse  possibile,  il  personale

dovra’ presentarsi con guanti e mascherina ed  ogni  altro  ulteriore

dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

  • Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e  pulizia

delle mani, le imprese forniscono al proprio personale  sia  a  bordo

sia presso le unita’ aziendali  (uffici,  biglietterie  e  magazzini)

appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.

  • Sono rafforzati i servizi di  pulizia,  ove  necessario  anche

mediante  l’utilizzo  di  macchinari  specifici  che  permettono   di

realizzare la disinfezione dei locali di bordo  e  degli  altri  siti

aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.

  • L’attivita’ di disinfezione viene eseguita in modo appropriato

e frequente sia a bordo (con modalita’ e frequenza  dipendenti  dalla

tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di

personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi

la disinfezione avra’ luogo durante  la  sosta  in  porto,  anche  in

presenza  di   operazioni   commerciali   sempre   che   queste   non

interferiscano con dette operazioni. Nelle unita’ da passeggeri e nei

locali pubblici questa riguardera’ in  modo  specifico  le  superfici

toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini  e  potra’

essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di

disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio

opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in  cui

la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura

si applichera’ secondo le modalita’  e  la  frequenza  necessarie  da

parte  del  personale  di  bordo  opportunamente   istruito   ed   in

considerazione delle differenti tipologie di navi,  delle  differenti

composizioni degli equipaggi e delle specificita’  dei  traffici.  Le

normali attivita’ di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di

lavoro devono avvenire,  con  modalita’  appropriate  alla  tipologia

degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso  con

l’uso di prodotti messi a  disposizione  dall’azienda  osservando  le

dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)

  • Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa  al

proprio personale:

  • per  evitare  contatti  ravvicinati  con  la  clientela   ad

eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione   di   circostanze

emergenziali e comunque con  le  previste  precauzioni  di  cui  alle

vigenti disposizioni governative;

  • per mantenere il distanziamento di almeno  un  metro  tra  i

passeggeri;

  • per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da

adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso

della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;

  • per  informare  immediatamente  le  Autorita’  sanitarie   e

marittime qualora a  bordo  siano  presenti  passeggeri  con  sintomi

riconducibili all’affezione da Covid-19;

  • per richiedere al passeggero a bordo  che  presenti  sintomi

riconducibili all’affezione da Covid-19 di indossare  una  mascherina

protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;

  • per procedere,  successivamente  allo  sbarco  di  qualsiasi

passeggero presumibilmente positivo all’affezione da  Covid-19,  alla

sanificazione specifica dell’unita’ interessata dall’emergenza  prima

di rimetterla nella disponibilita’ d’esercizio.

  • Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di  ricezione

dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino

congestionamenti e affollamenti di persone.  Per  quanto  praticabile

sara’ favorito  l’utilizzo  di  sistemi  telematici  per  lo  scambio

documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere.

  • le  imprese  favoriranno  per  quanto  possibile  lo   scambio

documentale tra la nave e il terminal con modalita’ tali  da  ridurre

il  contatto  tra  il  personale  marittimo   e   quello   terrestre,

privilegiando per quanto possibile lo scambio di  documentazione  con

sistemi informatici.

  • considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti

nazionali, con riferimento a figure professionali quali il  personale

dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i  chimici

di porto, le guardie  ai  fuochi,  gli  ormeggiatori,  i  piloti,  il

personale addetto al  ritiro  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi,  sono

sospese le attivita’ di registrazione e  di  consegna  dei  PASS  per

l’accesso a bordo della nave ai fini di security.

  • Nei casi in cui in un  terminal  operino,  oltre  all’impresa,

anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere

assunto dal terminalista.

  • Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM

11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di  competenza  dell’ADSP  e/o

interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua  delle

aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti  da  parte  della

Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

 

Servizi di trasporto non di linea

 

  • Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta

opportuno evitare che  il  passeggero  occupi  il  posto  disponibile

vicino al conducente.

Sul  sedili  posteriori  al  fine  di  rispettare  le  distanze  di

sicurezza  non  potranno  essere  trasportati,  distanziati  il  piu’

possibile, piu’ di due passeggeri.

Il conducente dovra’ indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese  anche

ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

 

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate

in materia  di  tutela  sanitaria  sulla  base  delle  indicazioni  o

determinazioni  assunte  dal   Ministero   della   Sanita   e   dall’

Organizzazione  mondiale  della  sanita’  (OMS)  in  relazione   alle

modalita’ di contagio del COVID-19