Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del modello REDDITI 2023, l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca, a decorrere dal periodo d’imposta in corso.In generale, l’opzione deve essere comunicata con la compilazione del quadro OP del modello REDDITI presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla, da parte dei seguenti soggetti:
società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative;
società in nome collettivo e in accomandita semplice;
società e enti non residenti (anche privi di personalità giuridica), che esercitano nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante stabile organizzazione.
Pertanto, qualora, ad esempio, l’impresa marittima intenda esercitare l’opzione per la tonnage tax a partire dal periodo di imposta 2023, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate il quadro OP relativo al modello REDDITI (SP o SC) 2023.
L’opzione per il regime della tonnage tax deve essere esercitata relativamente a tutte le navi, dotate dei requisiti richiesti dall’art. 155 del TUIR, conseguiti entro la chiusura del periodo di imposta cui si riferisce l’opzione.
Pertanto, l’opzione può essere:
individuale, ossia relativa ad una singola società di navigazione non facente parte di alcun gruppo;
di gruppo, cioè relativa ad un gruppo di imprese, costituito dalla controllante e da quelle società in relazione alle quali sussiste il c.d. “controllo di diritto”.
L’opzione di gruppo deve essere esercitata, oltre che dalla controllante, anche dalle società controllate (dotate dei requisiti richiesti per l’accesso), che devono comunicarla, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla società controllante.
L’opzione viene tuttavia trasmessa all’Agenzia delle Entrate dalla sola società controllante tramite la compilazione del quadro OP del modello REDDITI.
Alla regola di esercizio dell’opzione mediante invio del quadro OP del modello REDDITI fanno eccezione le ipotesi in cui l’opzione si esercita presentando il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, recato dal provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 161213, quali le fattispecie di:
variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito a tale regime fiscale, per le quali il modello va presentato entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo;
opzione per il regime della tonnage tax da parte di società che non possono comunicarla con il modello REDDITI, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere ad un diverso modello REDDITI (ad es. REDDITI SP anziché REDDITI SC) avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente, per le quali ipotesi il modello va trasmesso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Anche quest’ultima comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
La revoca dell’opzione è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione, sempre mediante la trasmissione del quadro OP del modello REDDITI opportunamente compilato.
L’opzione:
è irrevocabile per 10 esercizi sociali;
allo scadere del decennio, si rinnova tacitamente per un altro decennio, qualora non sia esercitata la revoca.
In ragione del rinnovo automatico di tale regime il contribuente intenzionato ad interrompere l’opzione, una volta concluso il termine di efficacia dell’opzione, deve comunicarne la revoca mediante il modello OP con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale intende revocare l’opzione per il regime di tonnage tax.