Termine, in caso di fusione o di scissione della società partecipata nel 2023, per comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale. Tale opzione, infatti, perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione straordinaria esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati.
La disciplina della trasparenza fiscale delle società di capitali ha natura opzionale e prevede l’attribuzione diretta del reddito prodotto dalla società, indipendentemente dall’effettiva percezione, così come avviene per le società di persone.
L’opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR può essere esercitata:
dalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali;
sempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%.
Detti requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci, altrimenti la loro mancanza rende inapplicabile il regime secondo il principio all in all out (circ. 49/2004, § 2.4.6).
Precludono l’esercizio del regime in discussione:
la fruizione di riduzioni dell’aliquota IRES da parte dei soci;
l’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale.
L’opzione per la trasparenza fiscale ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile: al termine del triennio di adesione al regime della trasparenza fiscale, l’opzione s’intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia revocata.